Aspetti legali


Foto a norma di legge
In estrema sintesi, se si fanno fotografie per uso amatoriale, quindi se non è prevista la pubblicazione, si può ritrarre chiunque. Sia questi un adulto o un bambino, non occorre alcuna autorizzazione. Le cose cambiano quando si parla di pubblicazione dell’immagine. In questo caso, il termine “pubblicazione” include qualsiasi mezzo che renda pubblica l’immagine. Presentare una foto a una mostra o a un concorso fotografico equivale a pubblicarla, così come mostrarla su un sito internet o esporla in un negozio, in un bar o in un’azienda.
Come comportarsi, quindi, nelle varie circostanze, e quali sono le norme in merito?

Ritrarre una persona in pubblico
Nessuna norma vieta questa attività; è perfettamente lecito fotografare una persona in pubblico. Per la pubblicazione della foto, però, entrano in gioco gli art. 96 e 97 della legge n. 633/41 (e successive modifiche) sul diritto d’autore: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo i casi in cui la riproduzione di un’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Va però specificata una cosa: pubblicare la foto di una persona in un luogo pubblico non è possibile se la persona costituisce il soggetto della foto. Infatti, si parla negli articoli citati, di “ritratto”. È quindi possibile pubblicare la foto solo se la presenza della persona è incidentale e se non si tratta di un ritratto. In caso contrario, occorre un’autorizzazione. Nel caso, invece, in cui la persona non sia visibile in volto e quindi non riconoscibile, la foto può essere pubblicata senza problemi.
In tutti i casi, se una foto comprende delle persone, e la medesima non rientra nella categoria “ritratto”, la foto può essere esposta o pubblicata se non reca pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona (art. 10 Codice Civile).
In altre parole, se si fotografa il Colosseo e tra i turisti – che non sono di certo oggetto d’interesse della foto e che non influiscono sul contenuto dell’immagine – c’è una persona che si mette le dita nel naso… allora è meglio non pubblicare quella foto.

Pubblicare foto di minori
In questo caso, pur non sussistendo alcun divieto di ritrarre minori in pubblico, per la pubblicazione è sempre necessaria l’autorizzazione. Trattandosi di soggetto minore, quindi sottostante alla potestà dei genitori, saranno questi ultimi a dover rilasciare l’autorizzazione. Il problema si pone quando il minore convive con un solo genitore, quando i genitori sono separati o divorziati e quando uno solo di questi (ma non l’altro) rilascia l’autorizzazione. Nella prima ipotesi, ai sensi dell’art. 317-bis Codice Civile, l’esercizio della potestà genitoriale spetta al genitore con il quale il figlio convive.

Di conseguenza, sarà sufficiente la sua autorizzazione. Negli altri due casi, pur non configurandosi un caso di potestà genitoriale esclusiva (cfr. artt. 316 e 317 Codice Civile), si ritiene sufficiente l’autorizzazione di un solo genitore, in considerazione del fatto che la stessa rientrerebbe tra gli atti di ordinaria amministrazione, i quali possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 Codice Civile).
Deve, tuttavia, tenersi presente come la giurisprudenza di legittimità sia sempre più rigorosa nel tutelare il diritto dei minori alla privacy e alla riservatezza, in ottemperanza alle numerose Convenzioni internazionali intervenute nel corso degli anni sul tema. In particolare, la Suprema Corte ha sancito che il diritto alla riservatezza del minore deve essere assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivanti dalle norme della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176/1991, e tenuto conto altresì dei numerosi interventi in materia a livello comunitario. Ne deriva che “il giudice adito in relazione al denunciato abuso dell’immagine del minore, ritratto senza particolari cautele idonee a renderlo irriconoscibile, deve prendere in considerazione il contesto in cui si collocano le fotografie, al fine di stabilire se la riproduzione sia tale da danneggiare lo sviluppo psichico del minore ed il suo diritto alla riservatezza” (Cass. Civ., 5 settembre 2006, n. 19069).

La liberatoria
È il termine con cui si identifica il documento che autorizza il fotografo a pubblicare le immagini che ritraggono il soggetto che rilascia, appunto, l’autorizzazione.
Dal punto di vista prettamente giuridico, il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente a oggetto non il diritto, personalissimo e inalienabile, all’immagine, ma soltanto il suo esercizio; ne consegue che esso è revocabile in ogni tempo e anche in difformità rispetto a quanto pattuito contrattualmente, salvo, in questo caso, il diritto dell’altra parte al risarcimento del danno. Qualora, poi, la revoca (tempestiva e cioè anteriore all’utilizzo) non vi sia stata, il consenso precedentemente prestato resta efficace e legittima l’uso che ne sia stato fatto in conformità alle previsioni contrattuali (in tal senso, Cass. Civ., 19 novembre 2008, n. 27506). La giurisprudenza ha altre sì precisato che il consenso può essere manifestato tacitamente. Tuttavia, offre certamente maggior garanzia un consenso prestato in forma scritta ove vengano specificati sia limiti soggettivi – in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato – sia limiti oggettivi – in riferimento alle modalità di divulgazione. Ne consegue, in via esemplificativa, che il consenso alla pubblicazione del proprio ritratto fotografico su una o su determinate riviste non consente la pubblicazione medesima su riviste diverse da quelle autorizzate (così, tra le altre pronunce, Cass. Civ., 1° settembre 2008, n. 21995).


Figura 2: foto di un soggetto
Pertanto, è conveniente che vengano indicati nella liberatoria gli scopi per cui il soggetto rilascia l’autorizzazione. Per esempio, se si usa una foto per una mostra e si chiede l’autorizzazione al soggetto per questo tipo di uso, il soggetto fotografato potrebbe opporsi alla pubblicazione della sua immagine nel sito del fotografo.
È pertanto consigliabile indicare nella liberatoria una gamma di usi più ampi di quelli previsti nell’immediato. D’altra parte, è anche vero che qualora il limite del consenso non risulti esplicitamente, l’autorizzazione prestata dall’interessato alla divulgazione della propria immagine, ove non sia in concreto limitata nel tempo o comunque sottoposta a vincoli, deve intendersi prestata illimitatamente e subordinata al criterio del cosiddetto uso prevedibile, con esclusione delle utilizzazioni che ne ledono il decoro, l’onore o la reputazione. I dati da indicare nella liberatoria saranno innanzitutto le generalità del fotografo e del soggetto. Si indicherà esplicitamente che il soggetto autorizza il fotografo alla pubblicazione delle sue immagini riprese in quel giorno e in quel luogo. L’autorizzazione comprenderà l’elenco degli usi concessi e, per rassicurare il soggetto, indicherà anche quelli che vengono assolutamente vietati. La forma potrebbe essere la seguente:

Autorizzo la pubblicazione delle immagini scattate in data odierna nel tal luogo per partecipare a mostre e concorsi fotografici, a corredo di articoli su riviste fotografiche, su libri di carattere fotografico, sul sito internet del fotografo e in altri tipi di pubblicazione a carattere artistico. Ne vieto comunque l’uso in qualsiasi modo e in qualsiasi forma che possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della mia persona, ai sensi dell’art. 97 della legge n. 633/41 e dell’art. 10 del Codice Civile.

È anche buona norma indicare che nessun compenso è stato o verrà chiesto dal soggetto al fotografo o viceversa.
Se è possibile chiedere l’autorizzazione a una persona in vita, per la pubblicazione della foto di un defunto le cose si complicano.
Si applica la legge n. 633/41 art. 96 sulla base della quale va domandato il consenso del coniuge e dei figli, o, in mancanza di essi, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in mancanza anche di questi ultimi, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.Nel caso in cui le persone indicate siano più di una e vi sia tra loro dissenso, decide l’autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da atto scritto (come, per esempio, dal testamento).

Come ottenere più facilmente la liberatoria
Se si ritrae qualcuno e si vuole chiedere la sua autorizzazione alla pubblicazione, lo si fa perché si ritiene che il soggetto, la sua espressione o il contesto abbiano un contenuto interessante e artistico. Allora perché non decantare la bellezza del soggetto o della sua espressività? Attenzione a farlo sempre con tatto e con misura. Esagerando si fa la figura di chi nutre qualche altro interesse oltre a quello fotografico. Ciò è da evitare soprattutto se si ritraggono bambini. Rischiare di essere presi per pedofili è più facile di quanto si immagini. Meglio, quindi, prima chiedere l’autorizzazione e poi ritrarre. Ciò può compromettere la naturalità del soggetto, ma è sempre meglio correre questo rischio che altri peggiori. Per convincere il soggetto, si può assicurargli che gli si invierà copia delle foto (in digitale è anche gratis: non occorrono stampe, ma basta un messaggio di posta elettronica).


Figura 3: questa foto è stata scattata presso il Castello Sforzesco di Milano durante una rappresentazione di antichi mestieri e arti nel novembre 2004. È il classico esempio di ritratto che non richiede la liberatoria

Se le foto dovranno poi comparire su libri o riviste, è un gesto di cortesia inviare al soggetto una copia della rivista o la pagina, in formato elettronico, del libro o della rivista su cui apparirà la sua foto.
Indicandogli anche il nome della rivista o del libro, egli potrà poi anche acquistarla, a meno che non sia possibile omaggiare il soggetto di una copia.

Il danno risarcibile in caso di pubblicazione illecita
È opportuno sapere quali sono le voci di danno risarcibile nel caso venga pubblicata una fotografia senza l’autorizzazione del soggetto ritratto e, pertanto, in modo illecito. Accanto al cosiddetto danno non patrimoniale – derivante dalla violazione del diritto della persona all’onore e alla reputazione – è senz’altro risarcibile anche il danno patrimoniale. In considerazione della difficoltà a quantificare tale voce di danno, la Corte di Cassazione ha in diverse fattispecie riconosciuto alla parte lesa – allorquando la stessa non sia nota e non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale – il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione. Tale importo, in particolare, verrà determinato in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e a ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione (Cass. Civ., 11 maggio 2010, n. 11353).

Fotografie pornografiche o oscene
Diverse persone amano fare fotografie pornografiche ritraendosi in atti o pose che di artistico hanno veramente ben poco. Il digitale ha scatenato una moltitudine di persone che mai si sarebbero azzardate a scattare immagini di quel genere ai tempi della fotografia tradizionale, poiché, sicuramente, sarebbero state viste da altre persone, a partire dal fotografo incaricato dello sviluppo e della stampa. Oggi, col digitale, ci sono più foto pornografiche sui computer che sulle riviste “del settore”. Se queste diventano pubbliche, per esempio perché le si scambia tramite i programmi di peer-to-peer, si incorre in quanto previsto dall’art. 528 del Codice Penale in tema di pubblicazioni e spettacoli osceni. Recita l’articolo: “Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103”.

Usare il treppiede in luogo pubblico
Nessuna normativa nazionale lo impedisce. Ci sono però le norme locali che comprendono la “tassa di occupazione del suolo pubblico”. Con il treppiede, infatti, si impedisce ad altri di fruire del suolo pubblico occupato. Un agente non può invitare il fotografo ad andarsene sulla base di articoli di leggi nazionali. Può farlo, però, nel caso il fotografo non abbia ottenuto l’autorizzazione dall’ente locale competente. Certo, chiedendo negli uffici comunali l’autorizzazione a usare il treppiede in varie zone della città in cui fare foto, forse si verrà considerati dei puntigliosi, ma almeno si sarà dalla parte della ragione. Sarà necessario indicare i tempi e i luoghi e la superficie occupata. Se proprio non si ha alcuna autorizzazione e si vuole comunque fotografare, conviene rivolgersi a qualche agente lì in zona e chiedere gentilmente se si possono fare un paio di foto usando il treppiede. La gentilezza apre più porte di tante autorizzazioni.


Figura 4: Piazza del Duomo, a Milano, è una zona chiusa al traffico. Questo gruppo di motociclisti desiderava una foto con il Duomo sullo sfondo. È stato sufficiente chiedere con gentilezza il permesso agli agenti presenti per poter avere un ricordo di un piacevole incontro

Riprendere dall’aereo
La legge lo consente. Con il D.P.R. n. 367 del 29 settembre 2000 è stato, infatti, sancito che “l’effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali è consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorità o enti pubblici”. Questo, ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli artt. 788, 789 e 790 del Codice della Navigazione il cui testo è disponibile sul sito dell’ENAC (Ente nazionale dell’Aviazione Civile) www.enac-italia.it.
Recita, inoltre, l’art. 3 del suddetto D.P.R: “È fatta salva l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti nell’esercizio delle attività disciplinate dal regolamento”.
Se questa è la norma, occorre ricordare che potrebbe essere vietato l’uso di apparecchi digitali durante il volo per il timore – non si sa quanto fondato – di possibili interferenze di tipo elettromagnetico.

Dove e cosa non si deve fotografare
In Italia è vietato fotografare installazioni militari, i militari stessi e i loro armamenti. Questo in base al Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161 che vieta la divulgazione di notizie che possano essere d’aiuto al nemico. Considerato il momento in cui il Regio Decreto in questione è stato promulgato, l’importanza di queste informazioni ai fini bellici è scontata. Ma il decreto vieta altresì la divulgazione di notizie – quindi anche di fotografie – riguardanti impianti civili di produzione di armamenti, impianti di produzione di energia, impianti ferroviari incluse le stazioni e i convogli ferroviari.
Circa quest’ultimo divieto, esiste anche una circolare delle Ferrovie dello Stato del 15 giugno 1990 che indica che per le riprese è necessaria un’autorizzazione rilasciata dal Direttore Centrale delle relazioni esterne. All’art. 1.1.2 recita però: “Non sono soggette alla suddetta preventiva autorizzazione le riprese che siano effettuate in ambito FS normalmente accessibile al pubblico, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni: a) con apparecchiature utilizzate a mano; b) senza creare intralcio all’esercizio ferroviario; c) senza impegnare personale, mezzi e materiali dell’Ente”.

Le fotografie e la proprietà intellettuale: la L. 633/41
Anche il diritto d’autore in fotografia è ben regolamentato dalla legislazione italiana; nello specifico, la legge che tratta l’argomento è la già citata n. 633 del 22 aprile 1941.
Recita l’art. 1: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”; è quindi palese come la fotografia rientri nel campo di applicazione di questa legge.
Il Capo V si occupa nello specifico di fotografia e indica quali fotografie non sono comprese nella tutela da parte della legge: “Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”.
Ma ciò che più interessa il fotografo è, in generale, la parte relativa alla proprietà della fotografia stessa. A lui solo spetta – art. 88 – il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, fatto salvo quanto indicato nel capo VI della stessa legge in tema di ritratto, ovvero gli artt. 96, 97 e 98. Se i primi due sono già stati esaminati, interessante è quanto indicato dall’art. 98. Questo esclude la necessità di chiedere al fotografo l’autorizzazione per pubblicare un ritratto eseguito su commissione, ma prevede che per l’uso commerciale della riproduzione venga corrisposto un equo compenso al fotografo.In altre parole, se un fotografo ha ritratto su commissione il signor Rossi, questi potrà anche fare mille gigantografie da tenere in casa usando quel ritratto senza corrispondere nulla al fotografo. Dovrà essere pagato il fotografo qualora il ritratto venga usato, per esempio, per pubblicizzare un prodotto, a motivo dell’uso commerciale della riproduzione stessa. Il compenso potrà poi essere stabilito – art. 88 comma 4 – dal Ministro per i beni e le attività culturali.
L’art. 98 termina indicando che “Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato”.
A tale riguardo, la tecnologia viene in aiuto, dato che è possibile personalizzare molte macchine fotografiche affinché nei dati EXIF delle singole foto siano indicati vari dati, tra cui il nome del fotografo. Quindi è possibile asserire che “il nome del fotografo è indicato nella fotografia originaria” ed esigere così che questo accompagni la foto.

Fotografare conto terzi: chi è il proprietario dei diritti?
L’art. 88 indica che “Se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro”.
La ratio della norma va ricercata nel fatto che la creatività nell’opera fotografica richiede non solo la scelta appropriata e l’accurata combinazione di effetti mediante giochi di luce e di colore, ma pretende un intervento personale del fotografo sulla composizione dell’oggetto fotografato, che deve essere presentato al pubblico sotto una forma diversa e che susciti un’impressione differente dall’originale, e ciò anche nel caso in cui la fotografia riproduca un’opera d’arte (Tribunale di Milano, 17 aprile 2008). Definita, quindi, la fotografia come prodotto del fotografo, nel caso in cui a questo sia commissionata la realizzazione della fotografia di oggetti in possesso del medesimo committente, deve riscontrarsi in capo a quest’ultimo il diritto esclusivo di riproduzione degli esemplari, residuando in capo al fotografo il solo diritto al pagamento dell’equo corrispettivo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione.
Tuttavia le parole “salvo patto contrario” aprono al fotografo la possibilità di definire dei limiti. Sarà quindi possibile stipulare un contratto in cui si autorizzano usi ben specifici e si escludono tutti gli altri. Per esempio, se il committente richiede delle foto per il proprio sito web, sarà possibile specificare che per qualsiasi altro uso il committente dovrà riconoscere al fotografo i diritti d’autore.
L’art. 88 della normativa in esame consente di sondare un’altra questione: su chi ricade la responsabilità in caso di pubblicazione illecita qualora questa sia stata effettuata da soggetto diverso dal fotografo?
Al riguardo, l’art. 2055 del Codice Civile sancisce la responsabilità in solido di tutti i soggetti ai quali sia imputabile il fatto dannoso. Ciò significa che il danneggiato può scegliere a sua discrezione a quale soggetto chiedere il risarcimento integrale del danno, salvo il diritto di quest’ultimo a esercitare il regresso nei confronti degli altri soggetti pro quota. La Suprema Corte, tuttavia, ha sancito che laddove la pubblicazione illecita sia materialmente ascrivibile alla condotta di un soggetto diverso dal fotografo, perché il giudice possa escludere la responsabilità dello stesso fotografo al risarcimento del danno in solido con tutti i soggetti ai quali sia imputabile il fatto dannoso, è necessaria una specifica dimostrazione delle ragioni del giudizio di estraneità del fotografo alla causazione del danno (Cass. Civ. ,1° settembre 2008, n. 21995).

Il formato Raw nel diritto d’autore
La cessione del negativo implica, salvo patto contrario, la cessione dei diritti spettanti al fotografo. Questo è, in estrema sintesi, il contenuto dell’art. 89. Da ciò nasce l’esigenza di conservare le proprie foto in formato RAW – che, parlando di foto digitali, equivalgono al negativo – consegnando al committente solo un formato “finito” come il formato Tiff o Jpeg. L’articolo della legge contempla, sebbene non in modo esplicito, altri mezzi simili al negativo e, nel suo testo completo, recita: “La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all’articolo precedente (N.d.A: l’art. 88 legge n. 633/41), sempreché tali diritti spettino al cedente”.
Sebbene anche dal formato Tiff o Jpeg o altri non Raw sia possibile riprodurre la fotografia, è altresì possibile dire che, come il negativo fotografico è l’unica forma di fotografia in cui siano presenti tutte le informazioni dello scatto originale, così il formato Raw è l’unico formato digitale completo dei dati rilevati allo scatto.
E si può anche aggiungere che, come da una fotografia stampata su carta è possibile ottenere delle riproduzioni fotografandola, così è possibile da una foto in Tiff o Jpeg ottenere riproduzioni. La diretta conseguenza è che il Raw è l’unica forma di negativo che possa attestare l’originalità di una foto ancor meglio di come potrebbe farlo un negativo su pellicola.
Leggendo l’art. 90, diventa chiaro che esiste un ulteriore vantaggio derivante dell’uso del formato Raw. Come già accennato, i dati Exif riportano le caratteristiche dello scatto (tempo di posa, diaframma, data e ora e altri dati), ma al contempo possono riportare anche il nome del proprietario della macchina fotografica, se adeguatamente impostato. Poiché l’art. 90 prevede che gli esemplari della fotografia – ovvero le realizzazioni eseguite dal negativo – riportino il nome del fotografo o dell’azienda da cui questo dipende e l’anno in cui la foto è stata realizzata, è evidente come, a tutela del fotografo, è bene che questi dati siano inseriti in automatico e in modo indelebile già nell’originale Raw e nei suoi derivati in altri formati, così da rendere inequivocabile la necessità del loro inserimento ogni qualvolta vengano eseguite delle stampe o altre realizzazioni.
Va anche detto che il medesimo art. 90 recita: “Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore”.

I diritti non sono eterni!
È possibile indicare due distinti periodi per i quali il fotografo può vantare i diritti esclusivi sulla fotografia. Infatti, nell’art. 92 si parla esplicitamente di vent’anni dalla produzione della fotografia stessa se questa rientra nella descrizione come indicata nell’art. 87: “Sono considerate fotografie (omissis) le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”.
Al contempo, se si parla di fotografie dove è presente un elevato grado di creatività, si rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Berna del 1886, ratificata in Italia con la legge n. 247 del 16 febbraio 1953 in tema di protezione e dell’art. 2 punto 7 della legge n. 633/41.
L’art. 2 indica quali opere siano tutelate dalla stessa legge e indica tra queste “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II”.
Il legislatore fa quindi distinzione tra “fotografia” e “opera fotografica”, attribuendo a quest’ultima categoria un contenuto artistico e creativo, quindi rendendola un’“opera dell’ingegno”.
In questo caso si applica l’art. 25, secondo il quale i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Conclusioni

In questo articolo abbiamo esaminato gli aspetti legali della fotografia, cose utili da sapere nell'esercizio del fotografo, per evitare di incorrere in guai non previsti.